SUCCESSIONE EREDITARIA: cosa fare dopo la morte di un congiunto

La morte di un congiunto costituisce spesso fonte, non solo di dolore, ma anche di preoccupazioni legate alle conseguenze giuridiche e agli adempimenti burocratici della successione.

Per questo motivo, è opportuno rivolgersi quanto prima ad un professionista esperto della materia, come il Notaio, che potrà fare da “guida” nella gestione di tutti gli aspetti della successione, per evitare di incorrere in errori che potrebbero comportare conseguenze più o meno gravi. 

Qui di seguito i principali “passi” da compiere dopo l’evento.

1) RICERCA DI UN EVENTUALE TESTAMENTO:

Il primo passo che si consiglia di compiere consiste nel verificare se il defunto abbia disposto del proprio patrimonio tramite testamento.

In particolare, si suggerisce di guardare tra le carte del defunto per cercare un eventuale testamento olografo (ossia un testamento scritto di suo pugno); qualora, invece, si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico o di un testamento olografo affidato ad un Notaio in deposito, sarà necessario contattare il Notaio di riferimento (o l’Archivio Notarile se il Notaio è andato in pensione). Un aiuto nella ricerca può essere fornito dal Consiglio Notarile distrettuale, che dirama la richiesta a tutti i Notai del Distretto, e dalla consultazione del Registro Generale dei Testamenti.   

2) PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO:

Il secondo passo da compiere, qualora si rinvenga un testamento, consiste nel rivolgersi al Notaio per la pubblicazione. 

La pubblicazione del testamento è un vero e proprio obbligo di legge, previsto sia per il testamento pubblico che per il testamento olografo, ed è un passaggio necessario per poter dare esecuzione alle volontà del defunto. 

– Cosa fare se si ha intenzione di contestare e impugnare il testamento? Anche in questo caso, occorre comunque procedere alla pubblicazione, per poi poterlo impugnare nelle sedi opportune.  

3) INDIVIDUARE I BENEFICIARI:

Il terzo passo consiste nell’individuare tutti coloro che vantano diritti sul patrimonio del defunto, in base al testamento o per legge.

– Chi ha diritto per legge all’eredità?

In primis, il coniuge ed i figli, in quote diverse a seconda del numero di questi ultimi: se c’è un solo figlio, l’eredità va per metà al coniuge e per metà al figlio; se ci sono più figli, al coniuge spetta 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 si dividono tra i figli.

In assenza di figli, hanno diritto all’eredità anche gli ascendenti (i genitori e/o i nonni) ed i fratelli del defunto.

In assenza di coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, possono ereditare i parenti fino al sesto grado e, in mancanza anche di questi, lo Stato.

– Al coniuge spettano anche altri diritti?

Sì, al coniuge superstite spettano, oltre alla quota di eredità, anche il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.  

– Il defunto può disporre del suo patrimonio in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla legge?

Sì, ma entro certi limiti, in quanto, anche qualora vi sia testamento, non si possono ledere i diritti dei cosiddetti “legittimari”, vale a dire delle persone legate al defunto da vincoli più stretti (coniuge, ascendenti, discendenti) , cui la legge riserva delle quote di eredità anche contro la volontà del defunto.

In particolare, al coniuge è riservata la quota di 1/2 in assenza di figli, di 1/3 in presenza di un figlio, di 1/4 in presenza di più figli.

– Che fare se il testamento lede questi diritti?

Se il testamento lede questi diritti (ad esempio, se il defunto ha lasciato tutto il suo patrimonio ad un estraneo), sarà possibile cercare un accordo con il beneficiario del testamento o, in mancanza di accordo, rivolgersi ad un avvocato ed impugnare il testamento mediante azione di riduzione. 

4) DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

Altro passo imprescindibile è la presentazione della Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia delle Entrate del comune dove il defunto aveva la residenza.  

– Come si presenta la dichiarazione di successione?

La dichiarazione può essere presentata dal contribuente direttamente o tramite un intermediario. A partire dal 2019, non sarà più possibile presentare la dichiarazione tramite modello cartaceo ma sarà obbligatoria la presentazione in via telematica. 

– A cosa serve la dichiarazione di successione?

E’ un adempimento richiesto ai fini fiscali: in sede di presentazione della dichiarazione di successione si versano le imposte richieste dalla legge (che variano a seconda dell’entità del patrimonio e dei gradi di parentela e in base alla possibilità di avvalersi o meno di agevolazioni, come l’agevolazione prima casa).

– Qual è il termine per presentarla?

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla morte, pena l’applicazione di sanzioni.  

5) ACCETTAZIONE O RINUNZIA: 

Infine, c’è da compiere il passo più importante, ossia decidere se accettare l’eredità o rinunziarvi. 

– Qual è il termine per accettare?

Il termine per accettare è di 10 anni dal momento della morte.

– E qual è il termine per rinunziare?

In linea di massima, la rinunzia può essere fatta anch’essa nei 10 anni dalla data della morte, ma attenzione: chi è nel possesso di beni ereditari, dopo 3 mesi, può essere considerato erede puro e semplice anche se non ha accettato espressamente l’eredità! 

– Come si accetta l’eredità? 

Si può accettare l’eredità mediante una dichiarazione espressa o anche in modo “implicito” (ad esempio vendendo un bene dell’eredità).

– Come si rinunzia all’eredità?

Per rinunziare occorre un atto formale, ricevuto dal Cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione o da un Notaio.

– Che succede se il defunto ha dei debiti?

L’erede puro e semplice è tenuto al pagamento dei debiti del defunto illimitatamente, anche oltre il valore dell’eredità e anche con il proprio patrimonio personale.

– Come ci si tutela dai creditori del defunto?

Se si teme un’eredità passiva (ossia un’eredità in cui l’ammontare dei debiti superi il valore dei beni ereditati) si consiglia di accettare “con beneficio di inventario”. In questo modo, si risponderà dei debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditario.

– Come si compie l’accettazione con beneficio di inventario?  

E’ necessario rivolgersi alla Cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione o ad un Notaio, per compiere un atto solenne di accettazione, oltre alla redazione del “verbale di inventario”.

– Come ci si deve regolare se ci sono dei minori?

La legge, al fine di tutelare i minori rispetto ad eventuali debiti ereditari, prevede che gli stessi possano accettare l’eredità non in modo puro e semplice ma solo con il beneficio di inventario.

Inoltre, il minore non potrà firmare personalmente l’atto di rinunzia o di accettazione, essendo necessario l’intervento del legale rappresentante (di solito i genitori) previa autorizzazione del giudice. 

– Che succede se chi rinunzia all’eredità ha dei figli?

In base al rapporto di parentela che lega il rinunziante al defunto, potrebbe scattare una chiamata all’eredità a favore dei figli del rinunziante. Per questo motivo, se il rinunziante ha dei figli, è bene che consulti un esperto della materia e, in particolare un Notaio, che possa fornirgli indicazioni circa un’eventuale rinunzia all’eredità anche da parte dei figli.